Aggiornamento della guida delle Entrate sulle modalità di calcolo, versamento e relative tempistiche dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche: rispetto alla versione rilasciata a marzo 2023, le Entrate precisano come, in caso di slittamento del versamento dell’imposta dovuta per il primo e il secondo trimestre, complessivamente di importo inferiore a 5mila euro, i codici tributo da utilizzare alle scadenze del 30 settembre e del 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri di riferimento. Per gli anni bisestili, il versamento per il quarto trimestre dell’anno precedente può essere eseguito entro il 29 febbraio. Indicazioni utili soprattutto per i contribuenti esonerati, sino al 31 dicembre 2023, dall’obbligo di emissione di fatture elettroniche. Imposta di bollo L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. Da un lato, occorre riportare l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica, valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record. Con cadenza periodica, l’importo complessivo dell’imposta deve essere versato mediante presentazione di modello F24. Ai contribuenti è messa a disposizione dall’agenzia delle Entrate una apposita procedura funzionale a verificare il corretto assolvimento dell’imposta di bollo: all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, sono indicati i dati relativi al bollo risultante dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento, ma per le quali l’imposta, ad avviso del fisco, risulta dovuta (elenco B). Scadenze L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale “fatture e corrispettivi”, i due elenchi A e B. Il soggetto passivo Iva può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo; il termine di pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre solare cade l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre. Differimento Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare. Se l’importo per il primo trimestre non supera 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (e cioè alla scadenza del secondo trimestre). Se invece l’importo dovuto complessivamente per primo e secondo trimestre non supera tale limite, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre quindi entro la scadenza del terzo trimestre. Codici tributo In questi casi, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, e quindi il 2521 per il primo periodo e/o il 2522 per il secondo.
feb
8
2024
Bollo sulle e-fatture, il nuovo calendario per i versamenti
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