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2024
DICHIARAZIONE DEI REDDITI : ERRORI SANABILI ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2024
DICHIARAZIONE DEI REDDITI : ERRORI SANABILI ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2024
La dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata entro il 28 febbraio 2024 è soggetta a una sanzione meno onerosa e fissa rispetto a quella stabilita per la dichiarazione infedele. Entro la medesima data, potrà essere sanata anche la mancata comunicazione dei regimi opzionali.
L'errata compilazione della dichiarazione dei redditi validamente presentata determina la violazione d'infedele dichiarazione ai sensi degli artt. 1 e 5, del D. Lgs. 471/1997. La non corretta indicazione dei dati nel Modello Redditi, infatti, può determinare:
una maggiore imposta a debito o un minor credito spettante;
una minore imposta a debito o un maggior credito spettante.
Nella prima ipotesi, il contribuente può aver indicato ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello effettivo o indebite detrazioni d'imposta, ovvero indebite deduzioni dall'imponibile.
In tal caso, per sanare la violazione commessa, l'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 471/1997, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 90 al 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
Il contribuente deve regolarizzare la violazione:
trasmettendo una dichiarazione integrativa per correggere l'errore commesso;
versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
versando le dovute sanzioni.
Correzione degli errori con integrativa/sostitutiva
In tema di violazioni dichiarative, a seguito delle modifiche introdotte al sistema sanzionatorio tributario dall'art. 16, c. 1, lett. f), n. 1), del D.lgs. 158/2015, è venuta meno l'equiparazione della dichiarazione integrativa/sostitutiva, trasmessa nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione infedele.
Il legislatore ha previsto un'ipotesi specifica di regolarizzazione per le violazioni commesse a causa di errori inerenti al contenuto della dichiarazione originaria (omessa o errata indicazione di redditi, esposizione d'indebite detrazioni d'imposta o d'indebite deduzioni dell'imponibile), corretta dal contribuente entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione stessa.
È stata introdotta, infatti, la possibilità di configurare come “sostitutiva” la dichiarazione integrativa entro i 90 giorni.
Con specifico riferimento alla correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, l'Agenzia delle Entrate con la Circ. del 12 ottobre 2016, n. 42, ha chiarito che, in caso di dichiarazione integrativa/sostitutiva presentata nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere tali errori, la sanzione configurabile non è quella prevista per la tardività, bensì quella concernente le violazioni relative al contenuto ed alla documentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo, non integrando un'ipotesi d'infedele dichiarazione.
Il citato art. 8 dispone l'applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro in caso di omessi o non corretti dati rilevanti per l'individuazione del contribuente, nonché per la determinazione del tributo, ovvero di ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli. Rimanendo fermo, comunque l'obbligo di regolarizzare anche l'eventuale omesso versamento.
Inviando un'integrativa/sostitutiva entro 90 giorni, quindi, trova applicazione la sanzione pari a 250 euro (e non 90% dell'imposta dovuta) ridotta ad 1/9, ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a-bis), del D. Lgs. 472/1997, ossia 27,78 euro.
Pertanto, considerato che il termine ultimo per trasmettere il Modello Redditi 2023 era il 30 novembre 2023, i contribuenti, in caso d'invio di una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, potranno fruire della sanzione fissa di 27,78 euro se la trasmissione avviene entro il 28 febbraio 2024.