Contributo a fondo perduto: sbloccate le istanze in lavorazione, molti gli inspiegabili rifiuti

Contributo a fondo perduto: sbloccate le istanze in lavorazione, molti gli inspiegabili rifiuti

 
L'attesa è stata lunga e snervante ma, dopo lunghi mesi di incertezza, le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “versione uno”, ovvero quello previsto e disciplinato dall'articolo 25 del decreto Rilancio (DL 34/2020), sono state esaminate da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sfortunatamente, numerosi sono i contribuenti che hanno avuto la sgradita sorpresa di vedersi respingere le istanze avanzate, a causa di non precisate “verifiche contabili”; non precisate in quanto non si ha certezza di quali controlli siano stati eseguiti, e di conseguenza non si sa con precisione quali siano le presunte irregolarità che hanno dato origine al diniego del CFP.

Ripercorriamo le travagliate fasi della liquidazione del CFP, ricordando innanzi tutto che lo “stop” alla liquidazione delle domande ha interessato migliaia di istanze; sostanzialmente, si è trattato di quelle presentate negli ultimi giorni di apertura del canale telematico, ovvero dalla fine di luglio in avanti (ricordiamo che il termine di trasmissione scadeva il 13 agosto 2020, salvo il maggior termine concesso nel caso di presentazione da parte di erede che prosegue l'attività di un contribuente defunto).

Nel cammino del contributo a fondo perduto, si è assistito in un primo momento - all'atto dell'apertura del canale telematico - ad una vera e propria corsa gli accrediti. In quella fase non è stata effettuata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la benché minima verifica che non fosse puramente formale, ovverosia limitata all'esistenza del soggetto richiedente ed alla correttezza dell'IBAN indicato per l’accredito. Una corsa che se da un lato ha agevolato i contribuenti, che hanno potuto ottenere l’accredito delle somme in tempi effettivamente celeri, d'altro canto ha creato situazioni incresciose, poiché a fronte di istanze presentate con dati palesemente errati (ad esempio uno zero di troppo nell’indicazione del fatturato), e probabilmente dovute solo ad un errore dettato dalla fretta, l’accredito è avvenuto ugualmente, per somme decisamente superiori a quelle corrette, con la conseguenza che il contribuente ha dovuto restituire le somme in esubero, maggiorate di sanzioni e interessi.

Da non dimenticare, inoltre, è il fatto che la sequenza prevista dal provvedimento attuativo - che prevedeva il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate di un prima ricevuta di presa in carico dell'istanza e di una successiva seconda ricevuta di messa in pagamento del contributo - è stata completamente disattesa, con la conseguenza che molti contribuenti, che si sono resi conto di aver presentato un istanza con dati non corretti, non hanno avuto modo di essere consapevoli se fossero ancora in tempo, oppure no, a presentare un’istanza sostitutiva.

Dopo questa iniziale corsa ai pagamenti, come sappiamo, il tutto si è arenato. A lungo si è tentato di dare una giustificazione a questo perdurare dello “stato in lavorazione” di numerose richieste di contributo a fondo perduto, e seppure ora sia ad accogliere con favore il fatto che, finalmente, la stragrande maggioranza delle posizioni rimaste nel limbo siano state portate a conclusione, d’altra parte è impossibile non rilevare come moltissime siano le domande che, in maniera del tutto ingiustificata, sono state respinte.

Anche grazie l'aiuto dei nostri lettori, abbiamo tentato di ricostruire una mappatura di quelli che sono i casi più comuni di respingimento, rilevando che gli stessi sono riconducibili sostanzialmente a due casi tipo: la mancata presenza di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, oppure la presenza di operazioni straordinarie.

Si tratta di circostanze che nella stragrande maggioranza dei casi non rappresentano errori reali, bensì casi che, in maniera del tutto ordinaria e legittima, possono essersi verificati, quali la presentazione dell'istanza di riconoscimento del CFP da parte di un contribuente che non è tenuto alla presentazione delle LIPE (ad esempio, i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio, i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972, oppure le associazioni in regime di legge 398/1991).

Altro caso tipico di respingimento è quello che ha visto coinvolti tutti quei soggetti che, in quanto interessati da un'operazione straordinaria (conferimento, fusione, cessione d’azienda, ecc.) nel presentare l’istanza hanno dovuto esporre in continuità i dati del soggetto dante causa e del soggetto avente causa. Tale esposizione, effettuata in perfetta conformità alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ha avuto quale incredibile conseguenza lo scarto della domanda di CFP, probabilmente in quanto è stato effettuato un mero controllo sui dati dichiarati dal soggetto richiedente il contributo (avente causa), senza tenere minimamente in considerazione il fatto che - in quella specifica circostanza - a rilevare fossero anche i dati riferibili al soggetto avente causa.

Vi sono inoltre alcuni casi veramente inspiegabili. Alcuni contribuenti, infatti, si sono visti respingere la domanda per presunte verifiche contabili, quando invece dai valori esposti emergeva la spettanza del contributo nella misura minima, e contestualmente è stato segnalato che si trattava di contribuenti domiciliati o aventi sede in comuni calamitosi, e come tali aventi diritto a tale contributo nella misura minima in ogni caso, a prescindere dal calo del fatturato. Detto in altri termini, la correttezza dei dati contabili o meno era del tutto irrilevante, poiché il contribuente avrebbe avuto diritto in ogni caso al contributo minimo, che invece è stato negato.

Tirando le somme, in base alle informazioni sinora pervenute, possiamo innanzitutto affermare che coloro che non avessero già provveduto a verificare l’avanzamento delle istanze “in lavorazione”, devono procedere in tal senso, poiché facilmente troveranno il riscontro tanto atteso.

Laddove l’istanza risulti accolta, il passaggio successivo sarà l’accredito delle somme spettanti; con ciò, si spera, dovrebbe venire anche attivato il meccanismo di accredito automatico del contributo a fondo perduto bis, ai sensi del Decreto Ristori 1 o 2, laddove spettante.

Coloro che, invece, si avvedessero della presenza di istanze respinte, non potranno fare altro che tentare di far valere le proprie ragioni presentando istanza di autotutela, con le modalità meglio precisate nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 65 dell’11 ottobre 2020; con riferimento a questo specifico aspetto, si rinvia all’approfondimento che nelle prossime giornate sarà curato dal dottor Giuseppe Avanzato.

Per concludere, un’utile informazione a favore di coloro che sono stati ammessi al CFP previsto dal decreto Rilancio e che risultino quali beneficiari della seconda erogazione del contributo prevista dai decreti Ristori: se tali contribuenti, nel frattempo, hanno cambiato il conto corrente sul quale ricevere l’accredito, devono affrettarsi a comunicare i nuovi estremi bancari tramite la funzione presente nel cassetto fiscale, “servizi per”, “richiedere”, “accredito rimborsi altre somme su conto corrente”. Procedendo come descritto, infatti, è stato verificato che l’accredito avviene correttamente sul nuovo conto corrente portato a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate.
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