nov
17
2020
Legge di Bilancio 2021: credito d段mposta beni strumentali Le modifiche contenute nel Disegno di Legge
Legge di Bilancio 2021: credito d’imposta beni strumentali
Le modifiche contenute nel Disegno di Legge
Esplorando la prima bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2021 (di seguito DDL) non mancano piacevoli soprese. Una di queste, a nostro avviso, è rappresentata dall’art. 170 rubricato Transizione 4.0 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi.
Ad onor del vero, l’idea espressa nell’articolo 170 non è completamente nuova, infatti in molti passaggi la sua formulazione è quasi esattamente sovrapponibile con i commi da 184 a 197 dell’art. 1 L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 – ma entrando nel merito dei contenuti molte sono le differenze, in meglio.
In questa sede non riteniamo di entrare nel merito dei singoli commi dell’art. 170, anche perché esso potrebbe subire radicali mutamenti nel “passaggio parlamentare” di esame e approvazione di quello che, ad oggi, è un “semplice” Disegno di Legge: per il momento è sufficiente mettere in evidenza i tratti salienti e le differenze rispetto alla norma oggi vigente sino al prossimo 31 dicembre.
Orizzonte temporale – L’agevolazione normata dall’articolo in commento copre l’orizzonte temporale 16 novembre 2020 (!) – 31 dicembre 2022, o 30 giugno 2023 se, come di consueto, entro il 31 dicembre 2022 verrà effettuato l’ordine del bene ed erogato il “consueto” acconto del 20%.
Beni strumentali “ordinari”– Il Legislatore, ormai da qualche anno, nel delineare provvedimenti tesi ad incentivare gli investimenti produttivi, distingue “l’universo” dei beni agevolabili in due parti: quella che potremmo definire “ordinaria” – che avremmo definito “super ammortizzabili” - e quella che invece viene annoverata nei famosi allegati A e B alla Legge 232/2016 – che avremmo definito “iper ammortizzabili”.
Ebbene, anche l’art. 170 non si sottrae a questa regola. Ma da questo punto in poi iniziano rilevanti e positive differenze.
In primo luogo vengono agevolati gli investimenti non solo in beni materiali ma anche in beni immateriali: il massimale di spesa per i primi rimane, come oggi, pari ad Euro 2 milioni mentre per i secondi viene fissato un limite di spesa pari ad Euro 1 milione.
Anche la misura del credito d’imposta è più generosa: esso è pari al 10% per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 previa erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021) per poi tornare al 6% (misura attualmente vigente) per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 previa erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2022).
La pandemia non manca di fare capolino anche in questo contesto: il credito d’imposta è elevato al 15% per tutti gli investimenti finalizzati alla realizzazione di forme di lavoro agile, ma per il solo periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 previa erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021).
L’agevolazione in commento spetta tanto alle imprese quanto ai liberi professionisti.
Beni strumentali “speciali”– Anche sul versante degli ex beni iperammortizzabili non mancano le novità positive: aumentano i massimali di spesa – arrivando sino ad Euro 20 milioni per i beni dell’allegato A e ad 1 milione per quelli dell’allegato B - e le percentuali del credito d’imposta, con una differenziazione in base all’anno di effettuazione dell’investimento. Sono infatti previste percentuali più generose se l’investimento verrà effettuato nel 2021 e meno consistenti se esso verrà posto in essere nel 2022. L’analisi dei singoli scaglioni/percentuali di credito lo rinviamo ad un contributo specifico. L’agevolazione spetta, come oggi, al solo comparto del reddito d’impresa.
Utilizzo del credito d’imposta - Il credito scaturente dal processo di investimento potrà essere utilizzato in tre quote annuali, contro le cinque attuali, partendo dall’anno stesso di entrata in funzione o di interconnessione, invece che dall’anno successivo come adesso; e per i soli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 e per i soli soggetti aventi ricavi o compensi inferiori ad Euro 5 milioni, sarà possibile compensare l’interezza del credito in unica quota annuale. Viene riconfermata la non imponibilità del credito e la sua cumulabilità con altre agevolazioni.
Attenzione: rimane il meccanismo di recapture in caso di cessione del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o interconnessione.
Formalità da osservare – Una nota “negativa” nel panorama sopra delineato è rappresentata dal fatto che anche l’art. 170 riconferma la necessità che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 4 a 8”. Sul tema, nel corso dell’anno corrente, si è già scritto molto, anche alla luce del recente pronunciamento dell’Agenzia su come “rimediare” alla mancata apposizione della famigerata dicitura nelle fatture di acquisto. Certo, con l’art. 170, si è persa l’occasione per una concreta semplificazione a vantaggio di tutti – contribuenti e verificatori – senza che con essa si perdesse nulla in termini di contrasto nei confronti di comportamenti non conformi: confidiamo nel processo di esame ed approvazione parlamentare.
Rimangono, parimenti, inalterati gli obblighi specifici connessi ai beni di cui agli allegati A e B per quanto attiene la necessità della perizia asseverata avente ad oggetto le caratteristiche specifiche dei beni sostituibile dell’autocertificazione del legale rappresentate nel caso di investimenti aventi valore unitario inferiore ad Euro 300.000.
Ad onor del vero, l’idea espressa nell’articolo 170 non è completamente nuova, infatti in molti passaggi la sua formulazione è quasi esattamente sovrapponibile con i commi da 184 a 197 dell’art. 1 L. 160/2019 – Legge di Bilancio 2020 – ma entrando nel merito dei contenuti molte sono le differenze, in meglio.
In questa sede non riteniamo di entrare nel merito dei singoli commi dell’art. 170, anche perché esso potrebbe subire radicali mutamenti nel “passaggio parlamentare” di esame e approvazione di quello che, ad oggi, è un “semplice” Disegno di Legge: per il momento è sufficiente mettere in evidenza i tratti salienti e le differenze rispetto alla norma oggi vigente sino al prossimo 31 dicembre.
Orizzonte temporale – L’agevolazione normata dall’articolo in commento copre l’orizzonte temporale 16 novembre 2020 (!) – 31 dicembre 2022, o 30 giugno 2023 se, come di consueto, entro il 31 dicembre 2022 verrà effettuato l’ordine del bene ed erogato il “consueto” acconto del 20%.
Beni strumentali “ordinari”– Il Legislatore, ormai da qualche anno, nel delineare provvedimenti tesi ad incentivare gli investimenti produttivi, distingue “l’universo” dei beni agevolabili in due parti: quella che potremmo definire “ordinaria” – che avremmo definito “super ammortizzabili” - e quella che invece viene annoverata nei famosi allegati A e B alla Legge 232/2016 – che avremmo definito “iper ammortizzabili”.
Ebbene, anche l’art. 170 non si sottrae a questa regola. Ma da questo punto in poi iniziano rilevanti e positive differenze.
In primo luogo vengono agevolati gli investimenti non solo in beni materiali ma anche in beni immateriali: il massimale di spesa per i primi rimane, come oggi, pari ad Euro 2 milioni mentre per i secondi viene fissato un limite di spesa pari ad Euro 1 milione.
Anche la misura del credito d’imposta è più generosa: esso è pari al 10% per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 previa erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021) per poi tornare al 6% (misura attualmente vigente) per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 previa erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2022).
La pandemia non manca di fare capolino anche in questo contesto: il credito d’imposta è elevato al 15% per tutti gli investimenti finalizzati alla realizzazione di forme di lavoro agile, ma per il solo periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 previa erogazione dell’acconto pari al 20% entro il 31 dicembre 2021).
L’agevolazione in commento spetta tanto alle imprese quanto ai liberi professionisti.
Beni strumentali “speciali”– Anche sul versante degli ex beni iperammortizzabili non mancano le novità positive: aumentano i massimali di spesa – arrivando sino ad Euro 20 milioni per i beni dell’allegato A e ad 1 milione per quelli dell’allegato B - e le percentuali del credito d’imposta, con una differenziazione in base all’anno di effettuazione dell’investimento. Sono infatti previste percentuali più generose se l’investimento verrà effettuato nel 2021 e meno consistenti se esso verrà posto in essere nel 2022. L’analisi dei singoli scaglioni/percentuali di credito lo rinviamo ad un contributo specifico. L’agevolazione spetta, come oggi, al solo comparto del reddito d’impresa.
Utilizzo del credito d’imposta - Il credito scaturente dal processo di investimento potrà essere utilizzato in tre quote annuali, contro le cinque attuali, partendo dall’anno stesso di entrata in funzione o di interconnessione, invece che dall’anno successivo come adesso; e per i soli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 e per i soli soggetti aventi ricavi o compensi inferiori ad Euro 5 milioni, sarà possibile compensare l’interezza del credito in unica quota annuale. Viene riconfermata la non imponibilità del credito e la sua cumulabilità con altre agevolazioni.
Attenzione: rimane il meccanismo di recapture in caso di cessione del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o interconnessione.
Formalità da osservare – Una nota “negativa” nel panorama sopra delineato è rappresentata dal fatto che anche l’art. 170 riconferma la necessità che “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 4 a 8”. Sul tema, nel corso dell’anno corrente, si è già scritto molto, anche alla luce del recente pronunciamento dell’Agenzia su come “rimediare” alla mancata apposizione della famigerata dicitura nelle fatture di acquisto. Certo, con l’art. 170, si è persa l’occasione per una concreta semplificazione a vantaggio di tutti – contribuenti e verificatori – senza che con essa si perdesse nulla in termini di contrasto nei confronti di comportamenti non conformi: confidiamo nel processo di esame ed approvazione parlamentare.
Rimangono, parimenti, inalterati gli obblighi specifici connessi ai beni di cui agli allegati A e B per quanto attiene la necessità della perizia asseverata avente ad oggetto le caratteristiche specifiche dei beni sostituibile dell’autocertificazione del legale rappresentate nel caso di investimenti aventi valore unitario inferiore ad Euro 300.000.