nov
18
2020
Da oggi al via le istanze per il CFP per le attivitą commerciali dei centri storici
Da oggi al via le istanze per il CFP per le attività commerciali dei centri storici
Da oggi e fino al 14 gennaio 2021, i soggetti esercenti attività economiche e commerciali nei centri storici, colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell’emergenza Covid-19, potranno presentare le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto a loro dedicato.
L’istanza può essere trasmessa esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato utilizzando il modello predisposto con il Provvedimento n. 352471/2020.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico e a seguito dei controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei dati inseriti con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’Istanza, in tale ultimo caso con l’indicazione dei motivi del rigetto.
Il CFP del DL Agosto - L’articolo 59 del DL Agosto n.104/2020 ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Condizioni di accesso al contributo- Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi sopra descritti, realizzati nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Entità del contributo - L’ammontare del contributo è determinato nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni sopra indicati.
Erogazione del contributo -L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.