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2020
I versamenti sospesi di dicembre: criteri per essere ammessi alla proroga
I versamenti sospesi di dicembre: criteri per essere ammessi alla proroga
Il decreto Ristori quater ripropone una misura di sostegno che già è stata adottata in precedenza, ovvero la sospensione, limitata e condizionata, dei versamenti. Anche questa volta, è bene evidenziarlo subito, ad essere sospesi non sono tutti i versamenti, bensì esclusivamente alcune specifiche tipologie di tributo/contributo, tra le quali, ad esempio, non rientra l’IMU, per la quale tuttavia si potrà fare riferimento alle specifiche disposizioni.
Venendo alla norma qui in commento, la novità risiede nei criteri di identificazione dei soggetti che possono avvalersi della misura, identificazione che viene effettuata mettendo insieme due meccanismi già adottati, seppure in momenti diversi, ovvero la cernita dei contribuenti basata sull’esercizio di attività danneggiate dalle misure restrittive, oppure il calo di fatturato.
Innanzi tutto, vediamo quali sono i versamenti interessati. Gli aventi diritto potranno sospendere i versamenti che scadono nel mese di dicembre, relativi:
È bene puntualizzare alcuni aspetti: posto che si parla di versamenti relativi all’IVA, la misura interessa innanzitutto ai contribuenti a liquidazione IVA mensile, ma è comunque di interesse generalizzato poiché a dicembre scade anche il termine di versamento dell’acconto IVA, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.
Per quanto riguarda le ritenute ed addizionali, ancora una volta la misura riguarda il “mondo paghe” (redditi di lavoro dipendente ed assimilati) mentre le ritenute diverse, ad esempio quelle relative a redditi di lavoro autonomo, provvigioni, royalties, dovranno essere, in ogni caso, regolarmente versate, posto che non rientrano tra i tributi che è possibile sospendere.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, infine, è bene evidenziare che la sospensione non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria.
Vediamo quindi chi potrà avvalersi della sospensione dei versamenti summenzionati, in scadenza nel mese di dicembre, evidenziando che i versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in massimo 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 marzo 2021.
Criterio 1: calo fatturato novembre 2020 rispetto a novembre 2019 - Il primo criterio utilizzato per identificare i contribuenti che potranno avvalersi della sospensione prevede che la stessa spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a condizione che gli stessi rispettino congiuntamente due condizioni:
Si osservi che questa misura prescinde dal tipo di attività esercitata e dal luogo di domicilio o esercizio di detta attività. Detto in altri termini, è del tutto irrilevante il “colore” della Regione ove il contribuente è ubicato, così come è indifferente il fatto che l’attività risulti sospesa o meno. Rileva solo la “dimensione” del contribuente, ed il calo di fatturato (con l’esclusione delle aziende che hanno aperto partita IVA dopo il 30/11/2019, cui la sospensione spetta comunque).
Si tratta di una misura che presenta elementi di forte criticità con riferimento alle tempistiche: al fine di effettuare la richiesta verifica del calo di fatturato/corrispettivi, infatti, sarà necessario aver contabilizzato l’aspetto attivo (fatture emesse e corrispettivi) sino a tutto il 30 novembre 2020, al fine di poter effettuare il dovuto confronto con novembre 2019, il tutto entro il 16 dicembre.
Criterio 2: attività svolta e “colore” dell’area - Rientrano inoltre nella sospensione, indipendentemente dall’ammontare di ricavi/compensi dell’esercizio precedente e indipendentemente dall’attività svolta i soggetti economici che vengono espressamente individuati dal decreto come segue:
Con riferimento a questo secondo criterio, resta da comprendere se il “colore” dell’area di appartenenza debba essere verificato alla data di scadenza dell’eventuale versamento oggetto di sospensione, o se valga l’essere stati anche solo in precedenza domiciliati o ubicati nell’area dalla quale discende l’agevolazione. In assenza di un’indicazione ufficiale nel merito della questione, si ritiene che debba essere rispettato il dettato letterale della norma, e pertanto un determinato soggetto dovrebbe potersi avvalere, ad esempio, delle disposizioni specifiche introdotte con riferimento alla zona rossa solo laddove sia domiciliato, o abbia sede, in un’area dichiarata come rossa alla data di scadenza del tributo/contributo che intende sospendere.
Venendo alla norma qui in commento, la novità risiede nei criteri di identificazione dei soggetti che possono avvalersi della misura, identificazione che viene effettuata mettendo insieme due meccanismi già adottati, seppure in momenti diversi, ovvero la cernita dei contribuenti basata sull’esercizio di attività danneggiate dalle misure restrittive, oppure il calo di fatturato.
Innanzi tutto, vediamo quali sono i versamenti interessati. Gli aventi diritto potranno sospendere i versamenti che scadono nel mese di dicembre, relativi:
- a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti contribuenti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
È bene puntualizzare alcuni aspetti: posto che si parla di versamenti relativi all’IVA, la misura interessa innanzitutto ai contribuenti a liquidazione IVA mensile, ma è comunque di interesse generalizzato poiché a dicembre scade anche il termine di versamento dell’acconto IVA, indipendentemente dalla periodicità di liquidazione.
Per quanto riguarda le ritenute ed addizionali, ancora una volta la misura riguarda il “mondo paghe” (redditi di lavoro dipendente ed assimilati) mentre le ritenute diverse, ad esempio quelle relative a redditi di lavoro autonomo, provvigioni, royalties, dovranno essere, in ogni caso, regolarmente versate, posto che non rientrano tra i tributi che è possibile sospendere.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, infine, è bene evidenziare che la sospensione non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria.
Vediamo quindi chi potrà avvalersi della sospensione dei versamenti summenzionati, in scadenza nel mese di dicembre, evidenziando che i versamenti sospesi dovranno poi essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o in massimo 4 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 marzo 2021.
Criterio 1: calo fatturato novembre 2020 rispetto a novembre 2019 - Il primo criterio utilizzato per identificare i contribuenti che potranno avvalersi della sospensione prevede che la stessa spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, a condizione che gli stessi rispettino congiuntamente due condizioni:
- ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge Ristori quater;
- l’aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, oppure l’aver iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019.
Si osservi che questa misura prescinde dal tipo di attività esercitata e dal luogo di domicilio o esercizio di detta attività. Detto in altri termini, è del tutto irrilevante il “colore” della Regione ove il contribuente è ubicato, così come è indifferente il fatto che l’attività risulti sospesa o meno. Rileva solo la “dimensione” del contribuente, ed il calo di fatturato (con l’esclusione delle aziende che hanno aperto partita IVA dopo il 30/11/2019, cui la sospensione spetta comunque).
Si tratta di una misura che presenta elementi di forte criticità con riferimento alle tempistiche: al fine di effettuare la richiesta verifica del calo di fatturato/corrispettivi, infatti, sarà necessario aver contabilizzato l’aspetto attivo (fatture emesse e corrispettivi) sino a tutto il 30 novembre 2020, al fine di poter effettuare il dovuto confronto con novembre 2019, il tutto entro il 16 dicembre.
Criterio 2: attività svolta e “colore” dell’area - Rientrano inoltre nella sospensione, indipendentemente dall’ammontare di ricavi/compensi dell’esercizio precedente e indipendentemente dall’attività svolta i soggetti economici che vengono espressamente individuati dal decreto come segue:
- soggetti che esercitano attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale. Si presti attenzione al fatto che tali attività devono essere individuate guardando all’articolo 1 del D.P.C.M. 3 novembre 2020 (e non all’allegato 1 al decreto Ristori). In questo caso è irrilevante il fatto che il contribuente abbia domicilio o la sede dell’attività in area gialla, piuttosto che arancione o rossa;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree arancione e rossa;
- soggetti come da elenco a seguire, ma solo se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in area rossa:
- a) soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al decreto Ristori bis (ovvero le attività che sono state identificate come danneggiate in quanto non possono operare in detta zona rossa, es. commercio al dettaglio);
- b) soggetti che esercitano attività alberghiera;
- c) soggetti che esercitano attività di agenzia di viaggio o di tour operator.
Con riferimento a questo secondo criterio, resta da comprendere se il “colore” dell’area di appartenenza debba essere verificato alla data di scadenza dell’eventuale versamento oggetto di sospensione, o se valga l’essere stati anche solo in precedenza domiciliati o ubicati nell’area dalla quale discende l’agevolazione. In assenza di un’indicazione ufficiale nel merito della questione, si ritiene che debba essere rispettato il dettato letterale della norma, e pertanto un determinato soggetto dovrebbe potersi avvalere, ad esempio, delle disposizioni specifiche introdotte con riferimento alla zona rossa solo laddove sia domiciliato, o abbia sede, in un’area dichiarata come rossa alla data di scadenza del tributo/contributo che intende sospendere.