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2020
Sospensione dei versamenti contributivi: modalità di recupero dei contributi sospesi
Sospensione dei versamenti contributivi: modalità di recupero dei contributi sospesi
Con la circolare n.145 del 14/12/2020, l’Inps precisa che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le rate sospese, relative ai piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all’articolo 2, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/2020, nello specifico prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
I versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato, ai soggetti di seguito riportati:
Gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
Conseguentemente, le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, in merito alla collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.
Le rate sospese, relative ai piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto, all’articolo 2, la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020.
L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/2020, nello specifico prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
I versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di sospensione dei termini che scadono nel mese di dicembre 2020, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato, ai soggetti di seguito riportati:
- soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;
- soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. zone arancioni e rosse);
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse);
- soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149/2020 (c.d. zone rosse).
Gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
- zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Conseguentemente, le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, in merito alla collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.