Il fondo perduto è un treno che passa una sola volta. Attenzione ai termini

Il fondo perduto è un treno che passa una sola volta. Attenzione ai termini

 
Non ci sarà un secondo appello. Qualora il contribuente abbia diritto al contributo a fondo perduto, per entrambe le sue formulazioni, ma per qualsiasi motivazione non abbia ricevuto il beneficio ovvero, ipotesi peggiore, ne sia stata rigettata la legittima richiesta, questo è il momento di agire. Il 15 gennaio 2021 è il termine ultimo, ove possibile, per presentare l’istanza di cui all’articolo 1 comma 6 del DL Ristori. Sessanta, invece, sono i giorni a disposizione per impugnare l’atto o il provvedimento che veicola il rigetto da parte dell’Amministrazione finanziaria. Molti meno se si considera come la maggioranza dei provvedimenti di diniego siano stati notificata il 17 novembre 2020.

Dal primo punto di vista il Provvedimento del 20 novembre 2020 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ed all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha aperto dal 20 novembre 2020 al 15 gennaio 2021 lo sportello telematico per la presentazione delle istanze finalizzate all’ottenimento dei contributi a fondo perduto di cui ai decreti Ristori e Ristori bis. Come noto i predetti provvedimenti normativi prevedono l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una somma di denaro ai titolari di partita Iva che esercitano quale attività prevalente una di quelle individuate, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 allegate ai due decreti. Tuttavia, pur in presenza di una nuova procedura, l’erogazione del contributo è automatica per coloro che abbiano già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL Rilancio. Orbene, cosa accade a coloro che abbiano beneficiato della prima versione del contributo se l’erogazione del secondo latita e si fa attendere? Come operare se da un lato non è possibile proporre l’istanza perché depositabile esclusivamente da coloro che non abbiano presentato l’istanza per il primo contributo a fondo perduto e, dall’altro, non si ha a disposizione alcun documento da impugnare ove l’automatismo della proceduta nega qualsivoglia forma di rigetto, anche tacito?

Quello che si determina, inoltre, è una sorta di corto circuito. Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 prevede l’erogazione automatica per coloro che, previa presentazione della domanda, hanno beneficiato del contributo a fondo perduto nella sua prima versione, mentre il successivo comma 6 consente la presentazione dell’istanza solo a coloro che non hanno presentato la relativa richiesta. La combinazione normativa di fatto esclude una terza categoria di contribuenti, ovvero coloro che hanno presentato la prima domanda, vedendola tuttavia rigettata. Costoro, esclusi dal comma 5 e non ricompresi nel comma 6, pur avendo i requisiti richiesti dalla norma non hanno lo strumento per accedere al beneficio. In ogni ipotesi, qualora tentassero di presentare la domanda, sarebbe infatti esclusi.

Dal secondo punto di vista, ove l’Amministrazione Finanziaria abbia esplicitato il proprio diniego, è necessario pianificare per tempo la strategia difensiva, fra istanza di revisione in autotutela secondo le disposizioni di cui alla Risoluzione n. 65/E del 11 ottobre 2020 ed impugnazione in commissione tributaria provinciale. La questione, tutt’altro che banale, attiene alla natura dell’atto impugnato, alla sua riferibilità all’elencazione di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché al generale interesse ad agire ai sensi dell’articolo 100 del codice di procedura civile. Il rischio di sbagliare è alto, sopratutto seguendo determinate indicazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Sotto un primo punto di vista la questione che si pone, in particolare, è la seguente: con quale atto o provvedimento l’Amministrazione finanziaria presenta al contribuente la pretesa tributaria ovvero nega quanto richiesto? È necessario attendere la sua veste autoritativa ovvero è sufficiente una comunicazione che espliciti, o almeno tenti di farlo, le concrete ragioni fattuali e giuridiche? È sufficiente una ricevuta telematica, quasi anonima, perfino carente di sottoscrizione?

Sotto un secondo punto di vista è necessario definire quali premesse inserire nel ricorso, cosa contestare, quali domande presentare al giudice affinché sia accertato il diritto e disposta l’erogazione del contributo a fondo perduto. E poi, nell’era del contenzioso tributario telematico, come assolvere all’onere della prova, quali documenti utilizzare e quali formati allegare? E se non tutti i documenti fossero in possesso del ricorrente a causa di operazioni straordinarie che abbiano inciso sulla determinazione dei fatturati, come operare e quali strumenti ha a disposizione il contribuente?

Insomma, anche se la saga del contributo a fondo perduto non sembra avere termine, è arrivato il momento di agire. Ad ogni quesito ancora aperto dovrà seguire una scelta, non più procrastinabile. La chiusura del secondo sportello telematico e lo spirare del termine previsto per l’impugnazione innanzi la commissione tributaria impongono di definire una strategia.
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