Superbonus: pubblicati i chiarimenti tanto attesi

Superbonus: pubblicati i chiarimenti tanto attesi

 
Dopo l’annuncio del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sebbene con qualche settimana di ritardo, è stata pubblicata la Circolare 30/E del 2020 in materia di detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio). La circolare, strutturata secondo la canonica impostazione di risposta a quesiti, offre numerose conferme rispetto alle precedenti interpretazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria, con qualche piccola novità.

Con riferimento ai soggetti beneficiari l’Agenzia delle Entrate conferma la propria interpretazione secondo cui il Superbonus spetti anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, ovvero diversi da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività e dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa medesima.

Pertanto la valorizzazione del criterio “oggettivo” comporta, quale logica conseguenza, l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni. Sul punto, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sono pertanto ammessi al beneficio i titolari dell’impresa agricola, i soci o amministratori di società semplici agricole, nonché gli stessi dipendenti qualora, in presenza di un titolo valido, effettuino lavori rilevanti su fabbricati rurali ad uso abitativo. D’altro canto, sempre in tema di beneficiari, secondo l’Agenzia restano esclusi gli edifici di proprietà di un unico soggetto, in quanto non condominiali, questa volta valorizzando il criterio soggettivo della distinta proprietà.

Passando ai requisiti oggettivi l’Amministrazione Finanziaria conferma la spettanza dei benefici agli interventi di recupero delle unità immobiliari collabenti, purché dotate di un impianto termico, anche non funzionante in ragione dello stato dell’immobile, rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali saranno effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. Viene confermata, inoltre, la possibilità per gli immobili vincolati secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio di accedere ai benefici effettuando esclusivamente interventi trainati e sempre che, tuttavia, sia assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche.

Con specifico riferimento agli interventi di natura condominiale l’Amministrazione Finanziaria , fra i chiarimenti di principale interesse, afferma che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché, tale intervento, sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma. Costituisce in ogni caso requisito essenziale la natura residenziale dell’edificio considerato nella sua interessa. Da questo punto di vista l’Agenzia conferma la necessità che venga applicato un principio di “prevalenza”, ovvero la necessità di verificare che la funzione residenziale dell’edificio risulti prevalente rispetto alle altre destinazioni urbanistiche. Solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento dell’intero fabbricato, infatti, sarà possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni dell’edificio.

Sorprende, infine, la risposta 4.4.5 ove l’Amministrazione Finanziaria afferma come il plafond di spesa ai fini degli interventi effettuati sulle parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dello stesso edificio, ovvero diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, debba essere determinato considerando anche le eventuali pertinenze all’unità immobiliare non dotate di impianto termico. Il tenore della risposta sembra contraddire il principio, già affermato nella Circolare n. 21/E del 2010 secondo cui, in presenza di unità immobiliari non riscaldate, non può essere riconosciuta la detrazione sull’intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle sole unità nelle quali tale impianto risulti presente. Secondo il precedente orientamento di prassi, ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascuna unità immobiliare riscaldata. Essendone esclusa la detrazione in ragione dell’assenza dell’impianto di riscaldamento non si comprende il perché oggi l’Amministrazione Finanziaria ne ammetta comunque la concorrenza al plafond.
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