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2021
AE-Riscossione interviene sulla proroga delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio
AE-Riscossione interviene sulla proroga delle rate della rottamazione e del saldo e stralcio
Sul sito dell’Agenzia Entrate Riscossione sono state pubblicate alcune FAQ che riguardano non solo la sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento, ma anche la proroga attinente al pagamento delle rate della rottamazione-ter e della definizione Saldo e stralcio.
Si premette che il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha “accorpato” tutte le disposizioni contenute nei decreti “Ristori”, stabilendo, all’articolo 13-septies, la proroga del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate, riproducendo, nella sostanza, quanto disposto dall’articolo 4 del D.L. n. 157 del 2020, c.d. Ristori quater.
Il decreto n.137/2020, interviene sull’articolo 68, comma 3 del D.L. n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Con le modifiche, viene differito al 1° marzo 2021 il termine per il versamento:
Per effetto delle modifiche in esame il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020, delle predette definizioni agevolate, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni, ove il debitore effettui l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021.
A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni nel versamento, di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L n. 119 del 2018, laddove viene stabilito, che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.
Le risposte - Con le risposte fornite dall’AE-riscossione, sono stati risolti alcuni dubbi sorti dopo l’ennesima proroga dei versamenti delle rate in scadenza del 2020 relative alla rottamazione ter e al Saldo e stralcio.
Scadenze delle rate 2021
È stata chiesta la conferma in merito alla proroga prevista dal decreto n. 137/2020, riguardante la nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del Saldo e stralcio.
Nella risposta l’Agenzia conferma che il decreto “Ristori” ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate scadute nel 2020 con riguardo alle suddette definizioni agevolate.
Inoltre, anche se non domandato, l’Agenzia precisa che per le rate in scadenza nell’anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla “Comunicazione” che i contribuenti hanno già ricevuto.
A titolo di esempio, quindi, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter con rateizzazione del debito in diciotto rate, il 1° marzo 2021 scadrà il pagamento della rata n. 7 relativa però all’anno 2021.
Pagamento nei 5 giorni successivi al 1° marzo 2021
Non rispettando la scadenza del 1° marzo 2021, è stato chiesto se è valida la regola riguardante la possibilità di versare nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021.
Il “Decreto Ristori” non prevede alcun ritardo rispetto a detta data. Ne consegue che è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della rottamazione-ter e/o del Saldo e stralcio, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.
Contribuente decaduto per mancato pagamento delle rate in scadenza nel 2019
È ormai noto che, il mancato pagamento delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2019, ha provocato l’inefficacia della definizione agevolata. La domanda che è stata posta è se risulta possibile rientrare in una rateizzazione del debito.
L’AE-riscossione, rispondendo sul punto, conferma questa possibilità, precisando che, per effetto dell’articolo 154 del DL n. 34/2020, sussiste la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di rottamazione-ter o di Saldo e stralcio per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Si ricorda, infine, che il decreto “Ristori” ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).
Si premette che il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha “accorpato” tutte le disposizioni contenute nei decreti “Ristori”, stabilendo, all’articolo 13-septies, la proroga del termine di versamento delle rate delle definizioni agevolate, riproducendo, nella sostanza, quanto disposto dall’articolo 4 del D.L. n. 157 del 2020, c.d. Ristori quater.
Il decreto n.137/2020, interviene sull’articolo 68, comma 3 del D.L. n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”).
Con le modifiche, viene differito al 1° marzo 2021 il termine per il versamento:
- della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento disposta dall’articolo 3, comma 2, lett. b), del D.L. n. 119 del 2018, cd. rottamazione-ter, ivi comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù dello stesso decreto, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo ai sensi dell’articolo 3, comma 23, del D.L. n. 119 del 2018;
- della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea, disposta dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018;
- della rata, in origine scadente il 28 febbraio 2020 e poi prorogata al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di cd. rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019 a seguito della successiva riapertura dei termini operata dall'articolo 16-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- delle rate, in scadenza nel 2020 e prorogate al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio, delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle, ossia riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, disciplinata all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019).
Per effetto delle modifiche in esame il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell’anno 2020, delle predette definizioni agevolate, non determina l’inefficacia delle stesse definizioni, ove il debitore effettui l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 1° marzo 2021.
A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni nel versamento, di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L n. 119 del 2018, laddove viene stabilito, che nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.
Le risposte - Con le risposte fornite dall’AE-riscossione, sono stati risolti alcuni dubbi sorti dopo l’ennesima proroga dei versamenti delle rate in scadenza del 2020 relative alla rottamazione ter e al Saldo e stralcio.
Scadenze delle rate 2021
È stata chiesta la conferma in merito alla proroga prevista dal decreto n. 137/2020, riguardante la nuova data di pagamento delle rate in scadenza nel 2020 della rottamazione-ter e del Saldo e stralcio.
Nella risposta l’Agenzia conferma che il decreto “Ristori” ha prorogato al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate scadute nel 2020 con riguardo alle suddette definizioni agevolate.
Inoltre, anche se non domandato, l’Agenzia precisa che per le rate in scadenza nell’anno 2021 e nei successivi anni, restano confermati i termini di pagamento riportati sulla “Comunicazione” che i contribuenti hanno già ricevuto.
A titolo di esempio, quindi, per coloro che hanno aderito alla rottamazione-ter con rateizzazione del debito in diciotto rate, il 1° marzo 2021 scadrà il pagamento della rata n. 7 relativa però all’anno 2021.
Pagamento nei 5 giorni successivi al 1° marzo 2021
Non rispettando la scadenza del 1° marzo 2021, è stato chiesto se è valida la regola riguardante la possibilità di versare nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021.
Il “Decreto Ristori” non prevede alcun ritardo rispetto a detta data. Ne consegue che è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della rottamazione-ter e/o del Saldo e stralcio, effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Per le rate dell’anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della definizione agevolata.
Contribuente decaduto per mancato pagamento delle rate in scadenza nel 2019
È ormai noto che, il mancato pagamento delle rate in scadenza entro il 31 dicembre 2019, ha provocato l’inefficacia della definizione agevolata. La domanda che è stata posta è se risulta possibile rientrare in una rateizzazione del debito.
L’AE-riscossione, rispondendo sul punto, conferma questa possibilità, precisando che, per effetto dell’articolo 154 del DL n. 34/2020, sussiste la possibilità di chiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di rottamazione-ter o di Saldo e stralcio per i quali il contribuente ha perso il beneficio della definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Si ricorda, infine, che il decreto “Ristori” ha esteso la medesima possibilità anche in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (DL n. 193/2016) e “Rottamazione-bis” (DL n. 148/2017).