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31
2021
Contributo a fondo perduto perequativo : la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021
Contributo a fondo perduto perequativo : la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021
I contribuenti che intendono fruire del contributo perequativo previsto dall’art. 1 del D.L. n. 73/2021, dovranno presentare la dichiarazione dei redditi 2021 entro il 10 settembre 2021 anziché entro il 30 novembre prossimo. Per il momento non è stato ancora trovato l’accordo politico per modificare il predetto termine. Tuttavia, non è stato ancora approvato il decreto del MEF che individuerà i presupposti per fruire di tale beneficio. Tale circostanza obbligherà tutti i contribuenti, che pure hanno subito un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto all’anno 2019 di lieve entità, ad anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi rispetto ai termini ordinari.
Il contributo perequativo è previsto dall’art. 1, comma 16 e segg. del decreto-legge citato. Il beneficio è finalizzato a sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica di Covid-19. Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La partita Iva deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021, quindi alla data del 26 maggio 2021.
Per beneficiare del contributo i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel secondo periodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore del decreto non devono aver superato il limite di 10 milioni di euro. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si deve fare riferimento all’anno 2019.
Tuttavia, come già detto, non è ancora possibile individuare i soggetti che possono fruire del nuovo contributo. Il comma 19 precisa che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Per il momento, come detto, non si conosce la misura minima affinché il peggioramento del risultato economico consenta al contribuente di beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto. È intuibile che, laddove il peggioramento sia di lieve entità, non sarà possibile ottenere l’erogazione del contributo. Non si conosce, però, tale percentuale e la circostanza obbligherà tutti i contribuenti ad anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le criticità della novella derivano dall’applicazione dei commi 23 e 24. La prima disposizione prevede che “Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dei commi da 16 a 20”. Il successivo comma 24 prevede ancora che “L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021”. Secondo quanto previsto dalla disposizione in rassegna, l’invio della dichiarazione dei redditi successivamente al predetto termine, anche se considerato tempestivo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre prossimo, determinerà il mancato accoglimento della richiesta del contributo a fondo perduto. La mancata approvazione del MEF del decreto contribuisce ad alimentare le incertezze degli operatori.
Si consideri, ad esempio, un contribuente che nel periodo d’imposta 2019 ha conseguito un reddito d’impresa pari a 20.000 euro e nel periodo d’imposta 2020 di 18.000 euro. La riduzione del risultato economico è del 10%. Il MEF potrebbe, ad esempio, stabilire che hanno diritto al contributo tutti i contribuenti che hanno subito un peggioramento del risultato economico di almeno il 10%. In tale ipotesi, come detto, sarà necessario presentare la dichiarazione dei Redditi 2021 entro il 10 settembre prossimo. Deve però osservarsi, come detto più volte, che tale percentuale non è a tutt’oggi conosciuta. Il predetto contribuente, per non rischiare di essere escluso dall’erogazione del contributo, sarà costretto in ogni caso a presentare la dichiarazione dei redditi entro il minor termine del 10 settembre. Ciò a condizione, però, che il decreto del MEF non sia approvato con congruo anticipo rispetto a tale scadenza. Potrebbe poi verificarsi che il MEF stabilisca la percentuale minima del 15% ed il contribuente, pur avendo anticipato la presentazione della dichiarazione dei redditi, non potrà fruire del contributo.
Il problema è stato oggetto di un ampio dibattito, ma la soluzione non è stata ancora trovata. Una delle proposte prevedeva il rinvio di tale termine al 30 settembre prossimo. Un’altra proposta, invece, prevedeva, la presentazione dei soli quadri del Modello Redditi 2021 necessari ai fini dell’erogazione del contributo. A tutt’oggi non è stata presa alcuna decisione e i contribuenti sono costretti ad operare, come sempre, nella massima incertezza.
Il contributo perequativo è previsto dall’art. 1, comma 16 e segg. del decreto-legge citato. Il beneficio è finalizzato a sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica di Covid-19. Il contributo spetta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La partita Iva deve essere posseduta alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 73/2021, quindi alla data del 26 maggio 2021.
Per beneficiare del contributo i ricavi conseguiti o i compensi percepiti nel secondo periodo d’imposta antecedente all’entrata in vigore del decreto non devono aver superato il limite di 10 milioni di euro. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si deve fare riferimento all’anno 2019.
Tuttavia, come già detto, non è ancora possibile individuare i soggetti che possono fruire del nuovo contributo. Il comma 19 precisa che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 16 spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Per il momento, come detto, non si conosce la misura minima affinché il peggioramento del risultato economico consenta al contribuente di beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto. È intuibile che, laddove il peggioramento sia di lieve entità, non sarà possibile ottenere l’erogazione del contributo. Non si conosce, però, tale percentuale e la circostanza obbligherà tutti i contribuenti ad anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Le criticità della novella derivano dall’applicazione dei commi 23 e 24. La prima disposizione prevede che “Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, i soggetti interessati presentano esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dei commi da 16 a 20”. Il successivo comma 24 prevede ancora che “L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021”. Secondo quanto previsto dalla disposizione in rassegna, l’invio della dichiarazione dei redditi successivamente al predetto termine, anche se considerato tempestivo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 novembre prossimo, determinerà il mancato accoglimento della richiesta del contributo a fondo perduto. La mancata approvazione del MEF del decreto contribuisce ad alimentare le incertezze degli operatori.
Si consideri, ad esempio, un contribuente che nel periodo d’imposta 2019 ha conseguito un reddito d’impresa pari a 20.000 euro e nel periodo d’imposta 2020 di 18.000 euro. La riduzione del risultato economico è del 10%. Il MEF potrebbe, ad esempio, stabilire che hanno diritto al contributo tutti i contribuenti che hanno subito un peggioramento del risultato economico di almeno il 10%. In tale ipotesi, come detto, sarà necessario presentare la dichiarazione dei Redditi 2021 entro il 10 settembre prossimo. Deve però osservarsi, come detto più volte, che tale percentuale non è a tutt’oggi conosciuta. Il predetto contribuente, per non rischiare di essere escluso dall’erogazione del contributo, sarà costretto in ogni caso a presentare la dichiarazione dei redditi entro il minor termine del 10 settembre. Ciò a condizione, però, che il decreto del MEF non sia approvato con congruo anticipo rispetto a tale scadenza. Potrebbe poi verificarsi che il MEF stabilisca la percentuale minima del 15% ed il contribuente, pur avendo anticipato la presentazione della dichiarazione dei redditi, non potrà fruire del contributo.
Il problema è stato oggetto di un ampio dibattito, ma la soluzione non è stata ancora trovata. Una delle proposte prevedeva il rinvio di tale termine al 30 settembre prossimo. Un’altra proposta, invece, prevedeva, la presentazione dei soli quadri del Modello Redditi 2021 necessari ai fini dell’erogazione del contributo. A tutt’oggi non è stata presa alcuna decisione e i contribuenti sono costretti ad operare, come sempre, nella massima incertezza.