feb
12
2022
Regime Iva della somministrazione di alimenti e bevande e della fornitura di alimenti e bevande
Regime Iva della somministrazione di alimenti e bevande e della fornitura di alimenti e bevande
Alle somministrazioni di alimenti e bevande si applica l’aliquota IVA del 10%, mentre le cessioni degli stessi beni sono soggette a IVA con l’aliquota applicabile in dipendenza della singola tipologia di bene alimentare venduto. Il differente trattamento impositivo è dovuto al fatto che, a differenza delle cessioni, la somministrazione di alimenti e bevande dà luogo ad una prestazione di servizi, caratterizzata dalla combinazione di prestazioni di dare e prestazioni di fare.
Ai fini IVA, è indispensabile distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla mera fornitura di alimenti e bevande.
Come specificato dal principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 22 febbraio 2019, la distinzione si rende necessaria in quanto la somministrazione di alimenti e bevande, caratterizzata dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”, rientra tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, come disposto dal n. 121) della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, mentre le cessioni di alimenti e bevande sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 e ad esse si applica l’aliquota IVA corrispondente alla specifica tipologia di bene venduto.
In assenza di una definizione espressa di “somministrazione di alimenti e bevande” occorre fare riferimento all’art. 6 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, che al par. 1 prevede che “i servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore”.
Il successivo par. 2 specifica, altresì, che “la fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerato un servizio di ristorazione o di catering”.
Secondo il legislatore comunitario, la fornitura di cibi o di bevande o di entrambi rappresenta solo una componente dei servizi di ristorazione e catering, i quali si connotano per la prevalenza dei servizi di supporto atti a permetterne il consumo immediato.
In altre parole, come anche precisato, da ultimo, dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 20 gennaio 2022, in assenza di servizi di supporto, la fornitura di alimenti e bevande manca delle necessarie caratteristiche per rientrare nella definizione di servizio di ristorazione e catering e, quindi, deve essere più propriamente ricondotta ad una cessione di beni.
In tal senso si è più volte espressa anche la Corte di giustizia, per esempio nella sentenza relativa alla causa C-231/94 del 2 maggio 1996, secondo cui, se il consumo di alimenti e bevande avviene nel quadro di un servizio complessivo di ristorazione (composto da cottura, consegna materiale del cibo, predisposizione di infrastrutture per agevolare il consumo), prevale la prestazione di servizi sulla cessione di alimenti. In proposito, i giudici comunitari hanno affermato che “la fornitura di bevande e di pasti preparati pronti al consumo immediato è il risultato di una serie di servizi che va dalla cottura dei cibi alla loro consegna materiale su un sostegno, e che si accompagna alla predisposizione in favore del cliente di un'infrastruttura comprendente tanto una sala di ristoro con annessi (guardaroba ecc.) quanto gli arredi e le stoviglie. Vi possono essere persone fisiche, la cui attività professionale consiste nell'effettuare tali operazioni di ristorazione, che provvedono ad apparecchiare i tavoli, a consigliare il cliente e a fornirgli spiegazioni sulle vivande o sulle bevande proposte, a servire a tavola tali prodotti e, infine, a sparecchiare dopo il consumo. Emerge pertanto che l’operazione di ristorazione è caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi è soltanto una parte e nel cui ambito predominano ampiamente i servizi. Essa dev’essere pertanto considerata come prestazione di servizi (…). Diverso è il caso di un’operazione avente ad oggetto alimenti «da asportare», non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato”.
Nella risposta n. 581 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate – nel confermare le indicazioni che precedono – ha precisato che la cessione di alimenti e bevande mediante una specifica app non è idonea a mutare la natura dell’operazione, qualificandola come prestazione di servizi soggetta all’aliquota IVA ridotta.
Del resto, il sistema di ordini tramite l’applicazione non modifica in alcun modo le modalità di svolgimento dell’operazione, in quanto la preparazione dell’ordine ha inizio solamente quando i clienti raggiungono il ristorante e gli stessi possono scegliere di ritirare l’ordine e consumarlo altrove, ovvero direttamente ad un tavolo del ristorante.
L’elemento dirimente, almeno in via principale, per la qualificazione come “somministrazione” resta il consumo dei pasti presso i locali dell’esercente, in linea con quanto previsto dall’art. 6, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE. Di conseguenza, in assenza di tale elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, l’operazione posta in essere è una vendita di beni da asporto.
Ai fini IVA, è indispensabile distinguere la somministrazione di alimenti e bevande dalla mera fornitura di alimenti e bevande.
Come specificato dal principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 22 febbraio 2019, la distinzione si rende necessaria in quanto la somministrazione di alimenti e bevande, caratterizzata dalla commistione di “prestazioni di dare” e “prestazioni di fare”, rientra tra le prestazioni di servizi di cui all’art. 3, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 ed è soggetta all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%, come disposto dal n. 121) della Tabella A, Parte III allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, mentre le cessioni di alimenti e bevande sono considerate cessioni di beni ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 e ad esse si applica l’aliquota IVA corrispondente alla specifica tipologia di bene venduto.
In assenza di una definizione espressa di “somministrazione di alimenti e bevande” occorre fare riferimento all’art. 6 del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, che al par. 1 prevede che “i servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore”.
Il successivo par. 2 specifica, altresì, che “la fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerato un servizio di ristorazione o di catering”.
Secondo il legislatore comunitario, la fornitura di cibi o di bevande o di entrambi rappresenta solo una componente dei servizi di ristorazione e catering, i quali si connotano per la prevalenza dei servizi di supporto atti a permetterne il consumo immediato.
In altre parole, come anche precisato, da ultimo, dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 20 gennaio 2022, in assenza di servizi di supporto, la fornitura di alimenti e bevande manca delle necessarie caratteristiche per rientrare nella definizione di servizio di ristorazione e catering e, quindi, deve essere più propriamente ricondotta ad una cessione di beni.
In tal senso si è più volte espressa anche la Corte di giustizia, per esempio nella sentenza relativa alla causa C-231/94 del 2 maggio 1996, secondo cui, se il consumo di alimenti e bevande avviene nel quadro di un servizio complessivo di ristorazione (composto da cottura, consegna materiale del cibo, predisposizione di infrastrutture per agevolare il consumo), prevale la prestazione di servizi sulla cessione di alimenti. In proposito, i giudici comunitari hanno affermato che “la fornitura di bevande e di pasti preparati pronti al consumo immediato è il risultato di una serie di servizi che va dalla cottura dei cibi alla loro consegna materiale su un sostegno, e che si accompagna alla predisposizione in favore del cliente di un'infrastruttura comprendente tanto una sala di ristoro con annessi (guardaroba ecc.) quanto gli arredi e le stoviglie. Vi possono essere persone fisiche, la cui attività professionale consiste nell'effettuare tali operazioni di ristorazione, che provvedono ad apparecchiare i tavoli, a consigliare il cliente e a fornirgli spiegazioni sulle vivande o sulle bevande proposte, a servire a tavola tali prodotti e, infine, a sparecchiare dopo il consumo. Emerge pertanto che l’operazione di ristorazione è caratterizzata da una serie di elementi e di atti, dei quali la cessione di cibi è soltanto una parte e nel cui ambito predominano ampiamente i servizi. Essa dev’essere pertanto considerata come prestazione di servizi (…). Diverso è il caso di un’operazione avente ad oggetto alimenti «da asportare», non accompagnata da servizi volti a rendere più piacevole il consumo in loco in un ambiente adeguato”.
Nella risposta n. 581 del 14 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate – nel confermare le indicazioni che precedono – ha precisato che la cessione di alimenti e bevande mediante una specifica app non è idonea a mutare la natura dell’operazione, qualificandola come prestazione di servizi soggetta all’aliquota IVA ridotta.
Del resto, il sistema di ordini tramite l’applicazione non modifica in alcun modo le modalità di svolgimento dell’operazione, in quanto la preparazione dell’ordine ha inizio solamente quando i clienti raggiungono il ristorante e gli stessi possono scegliere di ritirare l’ordine e consumarlo altrove, ovvero direttamente ad un tavolo del ristorante.
L’elemento dirimente, almeno in via principale, per la qualificazione come “somministrazione” resta il consumo dei pasti presso i locali dell’esercente, in linea con quanto previsto dall’art. 6, par. 1, del Regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE. Di conseguenza, in assenza di tale elemento e di ulteriori servizi aggiuntivi, l’operazione posta in essere è una vendita di beni da asporto.