La dichiarazione Iva entro il 29 febbraio evita gli ultimi dati Lipe 2023

La dichiarazione Iva entro il 29 febbraio evita gli ultimi dati Lipe 2023


Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2024 è possibile trasmettere il modello Iva 2024. Coloro che anticiperanno l’invio entro il 29 febbraio potranno anche evitare la trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) del quarto trimestre 2023. In questa ipotesi, i dati riepilogativi del quarto trimestre devono essere indicati nel quadro VP, la cui composizione riproduce l’omonimo quadro del modello di comunicazione delle Lipe. Il modello di dichiarazione Iva per l’anno 2023 presenta alcune novità rispetto a quello precedente. In primo luogo, si segnala l’eliminazione dei quadri che erano stati inseriti al fine di fornire indicazioni nel periodo emergenziale Covid-19. In particolare: nella sezione 2 del quadro VA è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19; nel quadro VF è stato soppresso il campo 9 nel rigo VF34 in cui andavano indicate le operazioni esenti ex lege 178/2020 (forniture di strumentazione per diagnostica per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi); nella sezione 2 del quadro VS è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le eliminazioni si segnala anche quella del quadro CS che consentiva ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del Dl 21/2022, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi (contributo caro bollette). Nel modello sono poi state previste delle modifiche per tener conto delle novità introdotte nel 2023. In particolare, nei righi VE4 e VF5 è stata introdotta la percentuale di compensazione pari al 7% ed è stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive/passive con percentuale di compensazione pari al 9,5%, cioè le cessioni di bovini e suini per le quali, a partire dal 2023, le percentuali applicabili sono quelle del 7 e del 7,3 per cento. Sempre con riferimento al settore agricolo è stata introdotta una casella nel rigo VO con cui i soggetti che svolgono attività oleoturistica devono comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario. In particolare, la casella 1 va barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica che hanno scelto di non avvalersi della determinazione forfettaria dell’imposta ed hanno optato per la detrazione dell’Iva nei modi ordinari; l’opzione, vincolante per un triennio, è valida fino alla revoca. La casella 2 deve essere barrata proprio per comunicare la revoca dell’opzione. Si ricorda, infine, che l’invio anticipato della dichiarazione consente anche di anticipare anche il momento della richiesta a rimborso o dell’utilizzo in compensazione dell’eccedenza a credito. Infatti, in base all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, il credito Iva maturato nell’anno può essere utilizzato in compensazione già a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo, ma solo fino al massimo di 5mila euro. Il credito eccedente la soglia di 5mila euro può, invece, essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva recante il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
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