A rischio la fattura su carta datata 2023 ma spedita nel 2024

A rischio la fattura su carta datata 2023 ma spedita nel 2024

 


L’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico (anziché cartacea) va valutato in riferimento non solo alla data del documento, ma anche al momento della sua emissione, vale a dire quello in cui la fattura è messa a disposizione del cessionario/committente. Questo il chiarimento reso in una delle risposte date ieri dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2024. Il quesito nasce dalla circostanza che il Dl 36/2022, con l’articolo 18, ha esteso, a partire dall’1 gennaio 2024, l’obbligo di fatturazione elettronica anche a quei soggetti esonerati fino al 31 dicembre 2023, vale a dire minimi, forfettari ed enti non commerciali che applicano le disposizioni della legge 398/1991. Per i contribuenti minimi e forfettari, in particolare, l’obbligo era stato previsto con decorrenza 1° luglio 2022 qualora, nell’anno 2021, avessero conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. Solo a partire dal 1° gennaio 2024, l’obbligo interessa tutti i contribuenti, senza distinzioni e soglie da verificare (con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni oggetto di trasmissione al Sistema tessera sanitaria per le quali il divieto di applicazione della fattura elettronica è prorogato anche per il 2024). Si pone il problema di capire quale sia il formato da rispettare per quelle fatture che sono emesse a cavallo d’anno. La questione si era già posta nel 2019, quando è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità dei contribuenti. In quella occasione, nella circolare 14/E del 2019, l’agenzia delle Entrate aveva precisato che in considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso il Sistema di interscambio, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data di avvenuta trasmissione, la data di effettuazione dell’operazione coincide con quella riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura. Tuttavia, va ricordato che a norma dell’articolo 21 del Dpr 633/1972, l’emissione può avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972 e che la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Data di effettuazione e data di spedizione possono, quindi, non coincidere. Nel documento di prassi del 2019, l’Agenzia ricordava che una fattura immediata può, pertanto, essere: O emessa, vale a dire generata e inviata allo Sdi nello stesso giorno così che così che «data dell’operazione» (cioè di effettuazione) e «data di emissione» coincidano e il campo «Data» della sezione «Dati Generali» sia compilato con lo stesso valore; O generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo Sdi entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) sempre con la data dell’operazione; O generata e inviata allo Sdi in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione e i 12 giorni successivi, valorizzando la data della fattura (campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file) sempre con la data dell’operazione. La fattura elettronica non può considerarsi emessa prima dell’invio allo Sdi e, quindi, qualora data di effettuazione dell’operazione e giorno di invio non coincidano, i due momenti devono avere autonoma indicazione e valenza. Tenuto conto di ciò, nella risposta di ieri, sono individuati due casi possibili: O se la fattura è stata spedita o comunque messa a disposizione del cessionario/committente entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dal momento in cui è stata ricevuta dal cessionario/committente, essa poteva essere analogica; O se la fattura, pur predisposta, è stata spedita o messa a disposizione dopo il 31 dicembre 2023 al di fuori del canale Sdi (in formato non elettronico), la fattura si intende non emessa. In questa ultima ipotesi, si rende necessario applicare le sanzioni previste dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997.
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