Indagini Finanziarie su conti correnti ed onere della prova

INDAGINI FINANZIARIE SU CONTI CORRENTI ED ONERE DELLA PROVA 

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le indagini finanziarie integrano una presunzione legale relativa e, pertanto, l’amministrazione finanziaria è esonerata da qualsivoglia ulteriore prova, essendo sufficiente che essa abbia verificato l’esistenza di movimentazioni finanziarie non considerate per la determinazione del reddito o dell’Iva dovuta da parte dei contribuenti; su questi ultimi, invece, è ribaltato l’onere della prova, dovendo dimostrare l’estraneità di dette operazioni finanziarie alla formazione del reddito e a operazioni imponibili poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa o professionale, occorrendo, peraltro, una prova non generica, ma analitica (tra le tantissime, Cassazione 7552/2023, 30143/2022, 28121/2022).

L’Ufficio, pertanto, può semplicemente contestare le operazioni bancarie che ritiene “non chiare”, non dovendo aggiungere nulla di più, mentre è il contribuente a dover giustificare ogni singola operazione contestata dall’Amministrazione finanziaria.

Giustificazione anche presuntiva ma non generica

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