Annullato l’atto del Fisco che ignora le osservazioni del contribuente
L’atto è annullabile qualora non tenga conto delle osservazioni del contribuente e non sia motivato in relazione a quelle che l’ufficio ritiene di non accogliere. È, nel succo, il principio stabilito dai giudici della Cgt di Foggia con la sentenza n. 1484/1/2025 (presidente De Luce, relatore Scillitani). La vicenda Nel caso esaminato, il ricorrente chiedeva l’annullamento di un atto di accertamento col quale l’ufficio aveva ripreso a tassazione maggiori redditi e l’Iva derivanti dall’attività di ristorazione svolta dal contribuente. Tra le altre eccezioni, il ricorrente sollevava la violazione del principio del contraddittorio preventivo di cui all’ articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente). I giudici hanno accolto il ricorso. Il collegio ha in primis ricordato che, in base all’articolo 6-bis tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Il diritto al contradditorio non sussiste per alcune categorie di atti individuati con decreto del Mef (ad esempio, quelli automatizzati), nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Ciò premesso, i giudici innanzitutto hanno ritenuto applicabile tale disposizione (entrata in vigore il 1° maggio 2024) all’atto impugnato (notificato il 4 ottobre 2024). Inoltre hanno evidenziato che il contribuente aveva contestato la violazione dell’articolo 6-bis, comma 4, in quanto l’ufficio non aveva tenuto conto in alcun modo delle deduzioni difensive addotte durante la fase di contradditorio preventivo. La motivazione In base alla norma, «l’atto adottato all’esito del contradditorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’amministrazione ritiene di non accogliere», a pena di annullabilità dell’atto. L’ufficio invece si era limitato a controbattere che il contribuente, dopo la notifica dello schema d’atto, non aveva presentato alcuna documentazione. Tale assunto, però, era stato smentito dalle osservazioni e controdeduzioni che erano state invece ritualmente presentate e che contenevano specifiche argomentazioni in relazione ai maggiori ricavi ipotizzati. L’ufficio, dunque, avrebbe dovuto tenere conto di tali rilievi, anche solo per disattenderli con una motivazione adeguata (rafforzata), mentre ciò non era avvenuto. Le conclusioni della Cgt appaiono, peraltro, in linea con: quanto previsto dall’articolo 17 della legge 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) che aveva affidato al legislatore delegato di stabilire un obbligo «a carico dell’ente impositore, di formulare espressa motivazione sulle osservazioni formulate dal contribuente»; quanto riportato dalla relazione illustrativa a commento della norma, ove viene stabilito che l’ufficio dovrà tenere conto in sede di motivazione delle controdeduzioni presentate dal contribuente.
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